indennita' di missione

Art. 13. Indennita' di missione

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche' abbiano manifestato il consenso o la disponibilita' fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417. (4) ((6))----------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che a decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dal presente articolo "e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo."----------------AGGIORNAMENTO (6) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che il presente articolo "si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilita' o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita' sede di servizio e' da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede."
Entrata in vigore il 29 dicembre 2005
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