funzioni dell'organismo pagatore

Art. 4. Funzioni dell'organismo pagatore1.All'Agenzia, in qualita' di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anche nella sua qualita' di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti:
a)gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali e' responsabile nei confronti dell'Unione europea nonche' l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;
b)i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell'Unione europea e terzi dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risulti piu' conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;
c)gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
d)l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformita' alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
e)l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di autorita' di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
f)gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.
2.L'Agenzia, in qualita' di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all'articolo 16.
3.L'Agenzia puo' avvalersi, previo accordo con le regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013 si veda nelle note all'articolo 2.
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
- Per i riferimenti al citato regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 si veda nelle note all'articolo 3.
- Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 si veda nelle note all'articolo 2.
Entrata in vigore il 23 giugno 2018
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