principi generali

Art. 3. Principi generali1.La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2.Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola e ai singoli dipendenti, ((secondo le modalita' indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)).
3.Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
4.Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
5.Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria per l'erogazione di premi ((e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilita' al personale, nonche' del conferimento degli incarichi dirigenziali.)).
((5-bis.La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.))6.Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 7 giugno 2017

Sentenze23


  • 1. Trib. Pesaro, sentenza 23/08/2024, n. 211
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    • 2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-04-07, n. 202306078
      Provvedimento:
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      • Art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.·
      • Azione per l'efficienza dell'amministrazione·
      • Compensazione delle spese·
      • D.lgs. n. 198/2009·
      • Improcedibilità del ricorso·
      • Manutenzione strade·
      • Piano della performance·
      • Sopravvenuta carenza di interesse·
      • Standard qualitativi ed economici

    • 3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-17, n. 202211176
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      • accordo sindacale·
      • annullamento di atti amministrativi·
      • art. 3 d.lgs. 150/2009·
      • art. 5 d.lgs. 95/2012·
      • art. 9 d.l. 78/2010·
      • contenimento della spesa pubblica·
      • diritti quesiti·
      • diritti sindacali·
      • eccesso di potere·
      • giudicato inter partes·
      • perequazione retributiva·
      • principio di ragionevolezza·
      • progressione di carriera·
      • progressioni economiche·
      • responsabilità del ritardo nei pagamenti·
      • trasparenza delle informazioni·
      • valutazione della performance·
      • violazione art. 1372 c.c.

    • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-04, n. 202200024
      Provvedimento:
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      • accordo 5 aprile 2016·
      • accordo sindacale·
      • art. 11 legge istitutiva AGCM·
      • art. 36 Cost.·
      • art. 3 d.lgs. 150/2009·
      • art. 5, comma 11 bis, d.lgs. 95/2012·
      • art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010·
      • art. 9 d.l. 78/2010·
      • blocco retribuzioni·
      • contenimento della spesa pubblica·
      • delibera AGCM 4 agosto 2011·
      • diritti quesiti·
      • diritti sindacali·
      • eccesso di potere·
      • inammissibilità delle censure per genericità·
      • parità di trattamento dei lavoratori·
      • principio di irretribuibilità della retribuzione·
      • principio di ragionevolezza·
      • progressione economica·
      • progressione economica bloccata·
      • progressione economica condizionata a verifica delle effettive esigenze·
      • progressione giuridica·
      • progressioni automatiche·
      • progressioni di carriera·
      • progressioni giuridiche non bloccate·
      • rappresentanza sindacale·
      • regolamento di valutazione del personale·
      • riconoscimento economico delle progressioni giuridiche·
      • sospensione assegnazione livelli retributivi·
      • sostanziale carenza di motivazione·
      • valutazione del personale·
      • violazione art. 1372 c.c.·
      • violazione art. 2909 c.c.·
      • violazione art. 42 d.lgs. 165/2001

    • 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-12-10, n. 202108222
      Provvedimento:
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      • criteri di valutazione della performance·
      • diritti dei lavoratori·
      • diritto del lavoro·
      • discrezionalità amministrativa·
      • eccesso di potere·
      • giustizia amministrativa·
      • interesse ad agire·
      • premi di risultato·
      • principio dispositivo·
      • responsabilità del datore di lavoro·
      • violazione art. 36 Cost.·
      • violazione art. 3 Cost.·
      • violazione d.lgs. 150/2009
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