Art 1
Art. 1.1.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). ((2))2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). ((2))3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). ((2))3-bis.I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.
3-ter.Fatte salve le norme in materia di tutela igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e' rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a)e b).
4.Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' differita al 30 giugno 1999.
L'autorita' incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.
4-bis.Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienicosanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.
5.Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".
---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che sono abrogati "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
3-ter.Fatte salve le norme in materia di tutela igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e' rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a)e b).
4.Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' differita al 30 giugno 1999.
L'autorita' incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.
4-bis.Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienicosanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.
5.Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".
---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che sono abrogati "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".