(modifiche allo statuto della regione siciliana)

Art. 1.(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)1.Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)le parole: "Presidente regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";b)all'articolo 3, primo comma, le parole: "in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche" sono sostituite dalle seguenti: "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali";c)all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'ufficio di Deputato regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo";d)all'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";e)dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis.- Le contemporanee dimissioni della meta' piu' uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalita' determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione";f)la sezione II del titolo I e' sostituita dalla seguente:
"SEZIONE II - PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.
Art. 9. - Il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalita' di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilita' con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarita' di altre cariche o uffici, nonche' i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
La carica di Presidente della Regione puo' essere ricoperta per non piu' di due mandati consecutivi.
La Giunta regionale e' composta dal Presidente e dagli Assessori.
Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.
Art. 10. - L'Assemblea regionale puo' approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi";g)all'articolo 12, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresi' ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
Con legge della Regione sono disciplinate le modalita' di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi";h)dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis.- Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalita' del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo";i)dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis.- Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale";l)dopo l'articolo 41, la rubrica: "Disposizioni transitorie" e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie";m)dopo la rubrica: "Disposizioni finali e transitorie", all'articolo 42 sono premessi i seguenti:
"Art. 41-bis.- Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea e' sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
Art. 41-ter.- Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale".2.Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione e' contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non e' altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.3.Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E' eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2001
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