funzioni dell'agenzia e delle regioni

Art. 3. Funzioni dell'Agenzia e delle regioni

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74))
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.
(5)

---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 12, comma 17) che "Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo".
Entrata in vigore il 23 giugno 2018
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