Art 4

Art. 4.

Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della meta' dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme piu' favorevoli.
Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se piu' favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1992, N.359))
Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.
Entrata in vigore il 9 maggio 2001
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