Art 3
Art. 3.
E' data facolta' al questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.
E' data facolta' al questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.