(gerenza provvisoria della rivendite)

Art. 29.(Gerenza provvisoria della rivendite)

In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria puo' essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1958
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