(concessione di aree e banchine)
Art. 18.(Concessione di aree e banchine)1.L'((Autorita' di sistema portuale)) e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte dell'((Autorita' di sistema portuale)), e laddove non istituita dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo ((...)). Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a)la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b)i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.
1-bis.Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle ((Autorita' di sistema portuale)) relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2.Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le ((Autorita' di sistema portuale)) o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.
3.Con il decreto di cui al comma 1, il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.
4.Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'((Autorita' di sistema portuale)) puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4-bis.Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. (15)
5.Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
6.Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:
a)presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;
b)possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
c)prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a).
7.In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8.L'((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a).
9.In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio.
9-bis.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha disposto (con l'art. 57, comma 8-bis) che "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico".
a)la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b)i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.
1-bis.Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle ((Autorita' di sistema portuale)) relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2.Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le ((Autorita' di sistema portuale)) o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.
3.Con il decreto di cui al comma 1, il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.
4.Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'((Autorita' di sistema portuale)) puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4-bis.Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. (15)
5.Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
6.Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:
a)presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;
b)possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
c)prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a).
7.In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8.L'((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a).
9.In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio.
9-bis.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha disposto (con l'art. 57, comma 8-bis) che "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico".
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-31, n. 202305348Provvedimento:Leggi di più...- art. 165 d.lgs. 50/2016·
- art. 18 reg. cod. nav.·
- art. 37 cod. nav.·
- art. 83 d.lgs. 50/2016·
- carenza di interesse ad agire·
- compatibilità delle attività·
- concessione demaniale·
- dichiarazioni mendaci·
- interpretazione degli atti amministrativi·
- misure cautelari monocratiche·
- principio di conservazione degli atti giuridici·
- procedimento concessorio·
- procedura comparativa·
- requisiti di idoneità professionale·
- riforma della sentenza·
- rinnovo della concessione·
- sospensione dell'esecutività della sentenza
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-30, n. 202406805Provvedimento:Leggi di più...- art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34·
- art. 65 del decreto legge 2021, n. 73·
- concessione demaniale marittima·
- difetto di motivazione·
- emergenza pandemica COVID-19·
- esenzione dal pagamento del canone·
- legge 18 marzo 1968, n. 337·
- par condicio tra gli operatori economici·
- procedura ad evidenza pubblica·
- regolamento d'uso delle aree demaniali marittime·
- riduzione del canone concessorio·
- spettacoli viaggianti·
- suolo demaniale·
- tariffe per occupazioni di suolo pubblico comunale·
- violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
3. TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2024-05-16, n. 202400606Provvedimento:Leggi di più...- affidamento diretto·
- carenza motivazione provvedimento·
- concessione demaniale·
- eccesso di potere·
- violazione art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241·
- violazione art. 12 direttiva 2006/123/CE·
- violazione art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84·
- violazione art. 37 codice della navigazione·
- violazione art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241·
- violazione art. 69 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULP)·
- violazione art. 8 legge Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17·
- violazione normativa concorrenza·
- violazione principi trasparenza e imparzialità
4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-28, n. 202307279Provvedimento:Leggi di più...- art. 45 bis Codice della Navigazione·
- autorizzazione unica regionale·
- carenza di istruttoria·
- concessione demaniale marittima·
- conferenza dei servizi·
- diniego autorizzazione·
- disponibilità materiale e giuridica delle aree·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità dei motivi aggiunti·
- legittimazione attiva·
- parere della Capitaneria di Porto·
- provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)·
- realizzazione impianto di piscicoltura·
- sostituzione di provvedimenti autorizzativi·
- subconcessione·
- violazione art. 1 DM 21355/2017
5. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-10-06, n. 202300910Provvedimento:Leggi di più...- affitto di ramo d'azienda·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 46 del Codice della Navigazione·
- concessione demaniale marittima·
- diritto amministrativo·
- diritto commerciale·
- silenzio amministrativo·
- sostituzione del concessionario·
- subingresso nella concessione·
- usucapione