disposizioni generali sul processo cautelare

Art. 3. Disposizioni generali sul processo cautelare1.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
4.Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica puo' essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione e' disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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