Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione
Art. 10.Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione1.Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a)per minore eta'. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorita' competenti, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore eta';
b)per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 346 del codice civile, e' il seguente:
«Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore). - Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' il seguente:
«(Omissis).
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. (Omissis).».
a)per minore eta'. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorita' competenti, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore eta';
b)per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 346 del codice civile, e' il seguente:
«Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore). - Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' il seguente:
«(Omissis).
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. (Omissis).».