Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 31
Art. 31
(Art. 39 D.P.R. n. 637/1972)
Termine per la presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. ((25))
2. Il termine decorre:
a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;
g) per gli enti che non possono accettare l'eredita' o il legato senza la preventiva autorizzazione, purche' la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
h) per gli enti non ancora riconosciuti, purche' sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione puo' essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.
4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente.
-----------AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 78, lettera c)) che "all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"."
(Art. 39 D.P.R. n. 637/1972)
Termine per la presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. ((25))
2. Il termine decorre:
a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;
g) per gli enti che non possono accettare l'eredita' o il legato senza la preventiva autorizzazione, purche' la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
h) per gli enti non ancora riconosciuti, purche' sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione puo' essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.
4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente.
-----------AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 78, lettera c)) che "all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"."