Art 4
Art. 4.
I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.
Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari
I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.
Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari