Art 4

Art. 4.
I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.
Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari
Entrata in vigore il 29 febbraio 1980

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