esame dei fatti e delle circostanze
Art. 3. Esame dei fatti e delle circostanze1.Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
2.Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3.L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a)di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;
b)della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia' subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c)della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
d)dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e)dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
4.Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5.Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla domanda ritiene che:
a)il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b)tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c)le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d)il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e)dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale, attendibile.((Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale.))
2.Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3.L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a)di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;
b)della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia' subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c)della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
d)dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e)dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
4.Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5.Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla domanda ritiene che:
a)il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b)tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c)le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d)il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
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1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/11/2008, n. 27310Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione - Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AL MO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISAGNO 14, presso lo studio dell'avvocato CAMINADA VALERIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FURLAN SIMONETTA, giusta delega a margine …Leggi di più...
2. Trib. Torino, sentenza 22/07/2024, n. 4235Provvedimento: proc. n. 12896/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni dieci, assegnato alla parte ricorrente come da provvedimento reso in data 24/04/2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella …Leggi di più...
3. Trib. Torino, sentenza 31/05/2024, n. 3218Provvedimento: proc. n. 10749/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' in Org_1 composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 29/02/2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10749 del ruolo generale degli affari contenziosi …Leggi di più...
4. Trib. Torino, sentenza 29/08/2024, n. 4577Provvedimento: proc. n. 11369/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 29/05/2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11369 del ruolo generale degli affari …Leggi di più...
5. Trib. Torino, sentenza 22/07/2024, n. 4236Provvedimento: proc. n. 10855/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 02/05/2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10855 del ruolo generale degli affari contenziosi …Leggi di più...