Art 1
Art. 1.
A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000. ((1)) Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.
---------------AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 ottobre 1988, n. 460 (con l'art. 1, comma 2) ha disposto che "Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988".
A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000. ((1)) Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.
---------------AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 ottobre 1988, n. 460 (con l'art. 1, comma 2) ha disposto che "Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988".