Art 4

Art. 4.

L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed e' responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verita' dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Puo' interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.
Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1955
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