Art 2
Art. 2.
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi ((nel settore del gas))naturale
1.In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione ((per usi civili)) e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del ((testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al))decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
2.Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli ((oneri generali di sistema per il settore del gas)) fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi ((nel settore del gas))naturale
1.In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione ((per usi civili)) e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del ((testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al))decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
2.Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli ((oneri generali di sistema per il settore del gas)) fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-27, n. 202312809Provvedimento:Leggi di più...- art. 115 d.lgs. 163/2006·
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2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-31, n. 202312914Provvedimento:Leggi di più...- accertamento di diritti·
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3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-31, n. 202312902Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento atto amministrativo·
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4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-31, n. 202312913Provvedimento:Leggi di più...- ARERA·
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5. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202301400Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
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