costruzione delle opere pubbliche
Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
3-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
10-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
11.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
12.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
13.Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e' istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonche' per l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono d'ufficio, anche per via telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
14.Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 - 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
14-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
15.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
16.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
17.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
18.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
19.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
19-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
3-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
10-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
11.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
12.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
13.Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e' istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonche' per l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono d'ufficio, anche per via telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
14.Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 - 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
14-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
15.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
16.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
17.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
18.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
19.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).
19-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).