tariffe

Art. 23. Tariffe1.Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1o gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.
3.Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacita', tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.
4.Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.
4-bis.Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse gia' assegnate, ((sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalita' positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonche' all'incremento del grado di efficienza e flessibilita' delle reti e degli impianti stessi)). Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attivita' istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. ((A tal fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonche' della necessita' di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile)).
5.Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria.
Entrata in vigore il 10 agosto 2023

Sentenze86


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-13, n. 202401450
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  • 2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-03-29, n. 202300284
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  • 3. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-15, n. 202300407
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    • analisi di impatto della regolazione·
    • annullamento atti amministrativi·
    • ARERA·
    • coefficiente Beta·
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    • efficienza e produttività delle imprese·
    • legittimo affidamento·
    • partecipazione degli operatori economici alla fase di consultazione·
    • periodo regolatorio 2020-2025·
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    • regolazione tariffaria·
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    • rischio sistemico·
    • servizi di distribuzione e misura del gas·
    • sostituzione misuratori tradizionali con smart meter·
    • stabilità del quadro regolatorio·
    • tasso di recupero della produttività

  • 4. TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-07-18, n. 202402231
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  • 5. TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-10, n. 202401755
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    • servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL)·
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