dichiarazione di pubblica utilita' di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione in presenza di capacita' disponibile in quelle esistenti

Art. 31. Dichiarazione di pubblica utilita' di nuove infrastrutture
di trasporto e distribuzione in presenza
di capacita' disponibile in quelle esistenti1.Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'articolo 30 e' disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attivita' di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacita' delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilita' ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.
2.Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorita' competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione.
Entrata in vigore il 20 giugno 2000
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