Testo unico-art. 26

Art. 26


(Art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 5. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorita' amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria, ne' si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso, che non implichi incompetenza od accesso di potere, non e' ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare. ((5)) ---------------AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 - 27 giugno 1958 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/1958 n. 161) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, limitatamente alle "controversie doganali", in riferimento all'articolo 113, secondo comma, della Costituzione".
Entrata in vigore il 5 luglio 1958
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