(confluenza dell'inpdai nell'inps)

Art. 42.(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)1.Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, e' soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2.Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 e' deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attivita' e le passivita', quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3.Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e' uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a)delle quote di pensione corrispondenti alle anzianita' contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;b)della quota di pensione corrispondente alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.
4.Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, e' costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovra' pervenire atta unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5.Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso e' trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonche' il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
6.Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.
7.E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita' finanziarie della predetta evidenza contabile.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2002
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