(abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita' e redditi da lavoro)

Art. 44.(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita' e redditi da lavoro)1.A decorrere dal 1 gennaio 2003, il regime di totale cumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di anzianita' contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di eta'. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.
2.Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia' pensionati di anzianita' alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilita' di cui al comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianita' contributiva e di eta' anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianita'.
Le annualita' di anzianita' contributiva e di eta' sono arrotondate al primo decimale e la loro somma e' arrotondata all'intero piu' vicino. Se l'importo da versare e' inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero e' nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003.
Il versamento massimo e' stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianita', hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianita', e' considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
3.Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalita' e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si e' verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unita' superiore. Il versamento non puo' eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
4.Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalita' definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato puo' comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attivita' lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento puo' avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purche' entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilita' di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attivita' lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
5.Dalla data del 1 aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
6.In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attivita' di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle relative risorse.
7.Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto n. 335.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2002

Sentenze21

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi