Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. caso eu pilot 3452/12/markt.

Art. 10.Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU Pilot 3452/12/MARKT.1.Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato.
2.Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore.
Note all'art. 10:
- L'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficio 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.; come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 10 (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio). - 1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...;
b) all'art. 4, comma 1, concernente la facolta' di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;
b-bis)...;
c) ...;
d) ...;
2. (abrogato).
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 13, comma 4-bis, e dell'art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'art. 52, il comma 7 e' abrogato;
b) all'art. 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicita' con il canone».".
Entrata in vigore il 20 agosto 2013
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