Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
Art. 7.Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali1.Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
2.All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". La copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche' mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 LUGLIO 2008, N. 123((6))-----------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo."
2.All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". La copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche' mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 LUGLIO 2008, N. 123((6))-----------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo."
Sentenze • 5
1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-02, n. 202401319Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 10 bis L. 241/1990·
- art. 167 D.Lgs. 42/2004·
- art. 21 octies L. 241/1990·
- autorizzazione paesaggistica·
- bilanciamento di interessi·
- carenza di motivazione·
- compatibilità paesaggistica·
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- motivazione del provvedimento amministrativo·
- omessa notifica del diniego·
- parere della Soprintendenza·
- procedimento amministrativo·
- silenzio assenso·
- tutela del paesaggio·
- vincolo paesaggistico
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-02, n. 202001486Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese di giudizio·
- conferenza dei servizi·
- decreto legislativo n. 201/2016·
- diniego a provvedere·
- improcedibilità del procedimento·
- pareri negativi del MIBACT·
- pianificazione dello spazio marittimo·
- principio di tutela del paesaggio ex art. 9 della Costituzione·
- procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. c bis) della l. n. 400/1988·
- sospensione ad libitum del procedimento·
- sospensione del procedimento di VIA·
- tutela paesaggistica·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2009-12-17, n. 200908253Provvedimento:Leggi di più...- art. 28 d.l. n. 112/2008·
- art. 29 d.l. n. 223/2006·
- art. 7 d.l. n. 90/2008·
- Commissione IPPC·
- compatibilità comunitaria·
- compensazione delle spese di lite·
- composizione qualitativa degli organi amministrativi·
- contenimento della spesa pubblica·
- decadenza ex lege·
- decretazione di urgenza·
- diritto amministrativo·
- garanzia procedurale·
- giudizio immediato·
- legittimità costituzionale·
- nomina dei commissari·
- principio di ragionevole affidamento·
- procedura VIA e VAS·
- prorogatio dei membri in carica·
- riordino degli organismi amministrativi·
- spoil system·
- termini di difesa
4. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2009-10-30, n. 200910605Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreti ministeriali·
- Commissione VIA·
- compensazione delle spese di giudizio·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimità costituzionale art. 7 D.L. 90/2008·
- notifica del ricorso·
- ragionevolezza e non arbitrarietà·
- riduzione numero commissari·
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- tutela giurisdizionale·
- violazione principi costituzionali
5. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2009-10-30, n. 200910606Provvedimento:Leggi di più...- competenza del giudice amministrativo·
- contenimento della spesa pubblica·
- decreti legge e sindacato di legittimità costituzionale·
- decreto-legge·
- decreto ministeriale·
- eccesso di potere·
- imparzialità amministrativa·
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- necessità e urgenza·
- principio di ragionevolezza·
- principio ne bis in idem·
- riordino organismi pubblici·
- spoil system·
- tardività della notifica del ricorso·
- tutela giurisdizionale·
- violazione legge 241/1990