Assorbimento del corpo forestale dello stato nell'arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni
Art. 7.Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni1.Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita' cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.
2.In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a)prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualita' delle produzioni agroalimentari;
b)controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c)vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d)sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
e)repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
f)concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
g)prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
h)vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale;
i)sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche' delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
l)tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
m)contrasto al commercio illegale nonche' controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
n)concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
o)controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e statistiche ad essi relative;
p)attivita' di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
q)adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
r)attivita' di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
s)educazione ambientale;
t)concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
u)tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
v)concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.
z)Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri.3.Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.
2.In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a)prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualita' delle produzioni agroalimentari;
b)controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c)vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d)sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
e)repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
f)concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
g)prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
h)vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale;
i)sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche' delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
l)tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
m)contrasto al commercio illegale nonche' controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
n)concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
o)controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e statistiche ad essi relative;
p)attivita' di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
q)adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
r)attivita' di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
s)educazione ambientale;
t)concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
u)tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
v)concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.
z)Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri.3.Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.