Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

Art. 6.Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive1.Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ((all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter)), della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.((Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.))((1-bis.Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale.))2.Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
2-bis.La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3.La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
4.Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
5.Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 ((non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni)) e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
6.Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la reclusione ((da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2003, N. 28, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2003, N. 88.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2003, N. 28, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2003, N. 88. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
7.((Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo.)) Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
8.Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo' autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

-------------AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1996, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 febbraio 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di eta' ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziche' al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio". -------------AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1997, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari". -------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 2) che "All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma".
Entrata in vigore il 8 febbraio 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi