nomina a vice ispettore.

Art. 28. Nomina a vice ispettore.1.La nomina a vice ispettore si consegue:
a)nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;
b)nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
1-bis.I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a)e b);
2.I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.
3.Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4.Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore ((secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.)) Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.((16))5.Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.
7.Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
----------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto".
Entrata in vigore il 2 novembre 2018
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