(commissioni per il personale del corpo di polizia penitenziaria)

Art. 50.(Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)1.Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere spcifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, ((...)), e composte da quattro membri scelti ((fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)).
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95.
3.Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari ((del Corpo di polizia penitenziaria)).
4.La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del Dipartimento.
5.Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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