(commissioni per il personale del corpo di polizia penitenziaria)

Art. 50.(Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)1.Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere spcifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento.
2.Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti sindacali del personale di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3.Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale.
4.La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5.Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.
Nota all'art. 50, comma 2:
- Per il testo dell'art. 19, comma 14, della legge n. 395/1990, si vedano le note all'art. 34.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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