(affitto a coltivatore diretto)

Art. 1.(Affitto a coltivatore diretto)

La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, e' regolata dalle norme della presente legge.
I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.
Entrata in vigore il 5 maggio 1982
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