(indennita' premio di servizio - misura)
Art. 4.(Indennita' premio di servizio - Misura)
Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara' pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate. ((8)) Ai fini della misura della indennita' premio di servizio sono anche computabili:
a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1 luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;
b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 1 gennaio 1925 per gli impiegati, al 1 gennaio 1930 per i sanitari ed al 1 luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare.
I criteri per la determinazione della misura dell'indennita' premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1 marzo 1966 in poi.
Il consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinera' le modalita' di riliquidazione dell'indennita' premio gia' corrisposta al personale di cui al precedente comma. (1a)
-----------------AGGIORNAMENTO (1a) La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'."----------------AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 10 luglio 1991 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1991, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennita' premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale."
Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara' pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate. ((8)) Ai fini della misura della indennita' premio di servizio sono anche computabili:
a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1 luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;
b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 1 gennaio 1925 per gli impiegati, al 1 gennaio 1930 per i sanitari ed al 1 luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare.
I criteri per la determinazione della misura dell'indennita' premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1 marzo 1966 in poi.
Il consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinera' le modalita' di riliquidazione dell'indennita' premio gia' corrisposta al personale di cui al precedente comma. (1a)
-----------------AGGIORNAMENTO (1a) La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'."----------------AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 10 luglio 1991 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1991, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennita' premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale."
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2014, n. 24280Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 1766/2009 proposto da: I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2014, n. 10413Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. - Dott. ROSELLI Federico - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19303/2010 proposto da: NI IL, CA TO, nella qualità di eredi di IN EO, AL CH, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI LIDIA, rappresentati e …Leggi di più...
3. Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/11/2024, n. 628Provvedimento: RG n. 15/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro Composta dai Magistrati Dr. Annalisa MULTARI Presidente Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel. Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 5 gennaio 2022, da I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, in persona del suo Presidente e come tale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale a rogito del notaio Fantini, rilasciata in Roma in data 23/01/ dall'avv. Carlo Costantino de Pompeis (pec: …Leggi di più...
4. Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 5164Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7745/2023 R.G. a cui è riunita quella iscritta al n. 7998/2023 R.G. TRA NG CE e RE EN, elettivamente domiciliati in Acerra, alla via Battisti n. 51, presso lo studio dell'avv. Ottavio Levita, da cui sono rappresentati e difesi - ricorrente - E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso …Leggi di più...
5. Trib. Roma, sentenza 09/07/2024, n. 8162Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – III SEZ. LAVORO - Il Giudice dr. Francesco Rigato, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9/7/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n°10424/2022 del ruolo generale lavoro e vertente TRA PE AN, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, come da delega in atti, dagli Avv.ti Giovanni Imperi e Federico Iacomelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Roma, Piazza Euclide n. 2, giusta delega in calce al presente atto, Ricorrente E ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco pro tempore, …Leggi di più...