Art 17

Art. 17.1.Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilita' dei relativi posti.
2.Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato le procedure dei trasferimenti, per le quali resta fermo il disposto dell'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente articolo 4, in materia di validita' delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni stesse e' destinato il 50 per cento dei predetti posti disponibili e vacanti.
Non sono da considerarsi disponibili i posti gia' messi a concorso .
3.Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o, in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo.
4.Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo. Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.
5.Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.
6.Per i destinatari dell'articolo 11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'articolo 14, comma 3, la scelta delle graduatorie e' operata con riferimento a due province di gradimento degli interessati.
7.Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo.((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 1988, n. 426 ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che "Le graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali."
Entrata in vigore il 8 agosto 1988
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