Art 3
Art. 3.1.Al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono soppresse le parole: "o per la pubblica moralita'".
Nota all'art. 3:
Il testo vigente dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2. - Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi.
Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio".
Nota all'art. 3:
Il testo vigente dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2. - Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi.
Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio".