Art 34

Art. 34.

Agli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Il loro trattamento economico e' stabilito dall'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 17 luglio 1931

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