sanzioni

Art. 40. Sanzioni1.La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonche', per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2.La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
Entrata in vigore il 24 giugno 2015

Sentenze1

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