calcolo e misura

Art. 4. Calcolo e misura1.La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2.Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3.La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda.
4.Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

((11))--------------AGGIORNAMENTO (11)
La L. 13 giugno 2023, n. 83 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364".
Entrata in vigore il 30 giugno 2023

Sentenze18


  • 1. Trib. Isernia, sentenza 23/04/2024, n. 56
    Provvedimento: Allegato al verbale di udienza del 06.03.2024 N. R. G. L. 128/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 128 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note fino al 06.03.2024 e vertente TRA , rappresentato e difeso agli Avv.ti Mariani Maria Antonietta Parte_1 e Giuseppe Di Vito, giusta procura in atti; RICORRENTE E rappresentato e difeso dall'Avv.to …
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  • 2. Trib. Livorno, sentenza 03/04/2024, n. 279
    Provvedimento: N. R.G. 483/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 19:19, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483/2023 promossa da: VI TA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAPONETTI PIETRO e dell'avv. CAPONETTI LUCA PARTE RICORRENTE Contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI …
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  • 3. Trib. Foggia, sentenza 18/04/2024, n. 1300
    Provvedimento: TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 25 marzo 2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. r.g.l. 13848/2019 promosso da TE ND rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dall'avv. Francesco di Natale presso lo studio del quale in Trinitapoli (BT) C.so Giustino Fortunato, 26 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …
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  • 4. Trib. Foggia, sentenza 24/04/2024, n. 1382
    Provvedimento: TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina OLtano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15.04.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. r.g.l. 11908/2018 promosso da DI LI RO rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dagli avv.ti Francesco di Natale e Nunzia Lamacchia presso lo studio dei quali in OL (BT) C.so Giustino Fortunato, 26 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …
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  • 5. Trib. Sassari, sentenza 18/01/2024, n. 20
    Provvedimento: RG n. 1464/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 18/01/2024 nella causa n. 1464/2020 RGL, promossa da: ER IA TA, [...], difeso dall'Avv.to PILO STEFANO, PARTE RICORRENTE contro : IN , 80078750587 difeso dall'Avv.to CANU IA TA, PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che: − parte ricorrente IA TA ER ha dedotto di essere stata licenziata in data 4/12/2019 e chiede l'erogazione della Naspi cui l'Inps non ha provveduto neanche in seguito all'impugnazione del silenzio rifiuto della domanda presentata il 10/12/19; rappresenta di avere sottoscritto in …
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