Trib. Foggia, sentenza 18/04/2024, n. 1300
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Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 25 marzo 2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. r.g.l. 13848/2019 promosso da
TE ND rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dall'avv. Francesco di Natale presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT) C.so Giustino Fortunato, 26 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
Roberto Fantini, dagli Avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla
Via Brindisi n. 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: indebito NASPI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2019, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società ETL in qualità di assemblatore di articoli industriali sino alla cessazione del rapporto in data 15.12.2018 e di aver ricevuto l'indennità NASPI, esponeva di aver ricevuto in data 01.10.2019 un provvedimento con il quale l'INPS chiedeva la restituzione delle somme percepite a tale titolo.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di dichiarare la illegittimità ed irripetibilità dell'indebito e la sua infondatezza e condannare l'INPS alla restituzione delle somme trattenute e al pagamento delle differenze maturate oltre interessi con vittoria di spese di lite da distrarsi
Integrato il contraddittorio, dopo il rinnovo della notifica dichiarata nulla, si costituiva tempestivamente l'INPS che contestava
l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di
spese di lite avendo disconosciuto il rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto dal ricorrente con la ETL.
All'udienza dello 25.03.2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*******
L'indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 D.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 L. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett.
c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 4 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 dispone che “la naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”.
L'art. 5 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 stabilisce poi che “la naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni”, ovvero per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
Invero, l'INPS eccepisce la carenza dei presupposti in capo al ricorrente per l'erogazione della prestazione non avendo fornito prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della
ETL srl disconosciuto a seguito di accertamento ispettivo.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto d lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
Ciò posto, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2105,
2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006
n. 21028;
Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858;
Cass. sez. lav. 24.2.2006 n.
4171;
Cass. 23.9.2005 n. 18660).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 25 marzo 2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. r.g.l. 13848/2019 promosso da
TE ND rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dall'avv. Francesco di Natale presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT) C.so Giustino Fortunato, 26 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
Roberto Fantini, dagli Avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla
Via Brindisi n. 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: indebito NASPI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2019, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società ETL in qualità di assemblatore di articoli industriali sino alla cessazione del rapporto in data 15.12.2018 e di aver ricevuto l'indennità NASPI, esponeva di aver ricevuto in data 01.10.2019 un provvedimento con il quale l'INPS chiedeva la restituzione delle somme percepite a tale titolo.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di dichiarare la illegittimità ed irripetibilità dell'indebito e la sua infondatezza e condannare l'INPS alla restituzione delle somme trattenute e al pagamento delle differenze maturate oltre interessi con vittoria di spese di lite da distrarsi
Integrato il contraddittorio, dopo il rinnovo della notifica dichiarata nulla, si costituiva tempestivamente l'INPS che contestava
l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di
spese di lite avendo disconosciuto il rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto dal ricorrente con la ETL.
All'udienza dello 25.03.2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
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L'indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 D.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 L. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett.
c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 4 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 dispone che “la naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”.
L'art. 5 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 stabilisce poi che “la naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni”, ovvero per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
Invero, l'INPS eccepisce la carenza dei presupposti in capo al ricorrente per l'erogazione della prestazione non avendo fornito prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della
ETL srl disconosciuto a seguito di accertamento ispettivo.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto d lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
Ciò posto, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2105,
2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006
n. 21028;
Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858;
Cass. sez. lav. 24.2.2006 n.
4171;
Cass. 23.9.2005 n. 18660).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che
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