Art. 53.(( (Sostituzione delle pene detentive brevi). ))((Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, puo' sostituire tale pena con quella della semiliberta' o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, puo' sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilita'; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.
Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, puo' sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilita'. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell'articolo 459 del codice di procedura penale.
Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.))-----------AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n.284 (in G.U. 1ª s.s. 5/7/1995, n.28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione." -----------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio - 1 febbraio 2022, n. 28 (in G.U. 1ª s.s. 2/2/2022, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare», anziche' «[i]l valore giornaliero non puo' essere inferiore a 75 euro e non puo' superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»".
Entrata in vigore il 17 ottobre 2022
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