Art. 10-bis.(( (Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Procedura di infrazione n. 2013/2092). ))((1.Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
2.Per le finalita' di cui al comma 1 l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo e' calcolata con le seguenti modalita':
a)dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;
b)dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:
1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, come registrate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a cura delle competenti amministrazioni regionali;
iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilita', il residuo e' ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale;
2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non piu' dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale e' inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg, se questo valore e' quello piu' basso; v) tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale e' inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilita', il residuo e' ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.
3.In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformita' al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.
4.Tutte le comunicazioni di ricalcolo gia' notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
5.La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del predetto decreto-legge n. 5 del 2009, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
6.Possono altresi' accedere al ricalcolo degli importi con le modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al piu' tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilita' di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
7.Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i produttori interessati presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'autorita' giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalita' rateali disciplinate ai sensi del comma 6.
8.Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore puo' comunicare all'AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore e' ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente e' dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente del collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, l'AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte puo' chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che sia fissata udienza per la prosecuzione della controversia perche' non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione.
Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.
9.Qualora l'AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato puo' contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento gia' pendente ai sensi del comma 6.
10.Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e' punito ai sensi degli articoli 483, primo comma, e 640-bis del codice penale.
11.Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione di tre punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3.
12.Nei contenziosi pendenti che non siano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2.
13.I termini di cui al comma 3-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
Entrata in vigore il 10 agosto 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi