(sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza)
Art. 8.(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza)1.Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:
a)nomina il giudice delegato per la procedura;
b)nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;
c)ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d)assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e)stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f)stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.
2.La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3.La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 , del R.D. n. 267/1942.
"La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.
Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale, relative al casellario giudiziario".
a)nomina il giudice delegato per la procedura;
b)nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;
c)ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d)assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e)stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f)stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.
2.La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3.La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 , del R.D. n. 267/1942.
"La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.
Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale, relative al casellario giudiziario".