Art 48
Art. 48.
(Divieto di azioni esecutive individuali).
1.Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
(Divieto di azioni esecutive individuali).
1.Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
3. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202301172Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
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