Art 48
Art. 48.
(Divieto di azioni esecutive individuali).
1.Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
(Divieto di azioni esecutive individuali).
1.Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
2. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202301172Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 48 D.Lgs. n. 270/1999·
- competenza del Comitato di Coordinamento·
- determinazione delle tariffe idriche·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del TAR·
- pronuncia del Consiglio di Stato·
- sospensione dei termini processuali COVID·
- sospensione delle azioni esecutive·
- violazione art. 17 L. n. 36/1994
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-08-25, n. 202106046Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione straordinaria·
- art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016·
- autorizzazione del tribunale per la partecipazione alle gare·
- compensazione delle spese di lite·
- concordato preventivo·
- eccesso di potere·
- esclusione dalle gare pubbliche·
- irregolarità fiscali·
- limite esterno della giurisdizione·
- omissione informativa·
- principio di continuità aziendale·
- requisiti di partecipazione alle gare pubbliche·
- violazione art. 64, comma 2, Cod. proc. amm.