Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 257 quater

Art. 257-quater.

((1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:
a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attivita' ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.

2. Le licenze gia' rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attivita' assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.

3. Le licenze sono altresi' revocate o sospese quando e' accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualita' dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorita' ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.

4. Le licenze sono altresi' revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.))
Entrata in vigore il 6 ottobre 2008
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