Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva (art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)
Art. 43.Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva (Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs
n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato
dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)1.L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2.Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3.L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4.L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5.I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo ((40, commi 3-bis e seguenti)), dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6.Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7.La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8.Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9.Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10.Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11.Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12.A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13.Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato
dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)1.L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2.Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3.L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4.L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5.I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo ((40, commi 3-bis e seguenti)), dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6.Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7.La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8.Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9.Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10.Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11.Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12.A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13.Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
1. TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2023-11-02, n. 202316271Provvedimento:Leggi di più...- art. 1475 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 39 Cost.·
- attività sindacale militare·
- contrattazione collettiva militare·
- diritto di sciopero militare·
- legge n. 46/2022·
- libertà sindacale militare·
- organi di rappresentanza militare·
- rappresentatività sindacale militare·
- sentenza Corte Costituzionale n. 120/2018
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-08, n. 202401295Provvedimento:Leggi di più...- accesso a documenti per la verifica di irregolarità·
- art. 22 legge 241/1990·
- controllo generalizzato dell'attività amministrativa·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- inammissibilità di richieste di accesso generiche·
- interesse diretto, concreto e attuale·
- legittimità dell'accesso ai documenti·
- organizzazione sindacale·
- sindacati rappresentativi e non rappresentativi·
- tutela dei diritti sindacali
4. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-04-27, n. 202307232Provvedimento:Leggi di più...- art. 43 D.Lgs. 165/2001·
- art. 63, comma 3, D.Lgs. 165/2001·
- conteggio deleghe sindacali·
- contrattazione collettiva·
- difetto di giurisdizione·
- giudice ordinario·
- Giurisdizione TAR·
- inammissibilità ricorso·
- personale Vigili del Fuoco·
- rappresentatività sindacale
5. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-02-09, n. 202302205Provvedimento:Leggi di più...- accertamento rappresentatività sindacale·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 63 comma 3 d.lgs. 165/2001·
- contrattazione collettiva·
- difetto di giurisdizione·
- eccesso di potere·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- rappresentatività sindacale