Art 2
Art. 2.
Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.
Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.((7))
Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.
---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 30 novembre 1992 (in G.U. 3/04/1993, n. 78) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'olivina e' inserita tra le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria di cui al presente articolo.
Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.
Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.((7))
Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.
---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 30 novembre 1992 (in G.U. 3/04/1993, n. 78) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'olivina e' inserita tra le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria di cui al presente articolo.
2. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-12-27, n. 202208047Provvedimento:Leggi di più...- attività di cava abusiva·
- garanzie procedimentali·
- legge regionale·
- onere della prova·
- permesso di costruire·
- ripristino dello stato dei luoghi·
- sanzione amministrativa·
- sequestro penale·
- sospensione dell'attività·
- spese di lite
3. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-03-08, n. 202301520Provvedimento:Leggi di più...- annullamento in autotutela·
- autorizzazione alla commercializzazione di materiale lapideo·
- compensazione delle spese di giudizio·
- interpretazione delle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio·
- legittimo affidamento·
- nulla osta preventivo ex art. 13 legge n. 394/1991·
- sospensione cautelare
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211588Provvedimento:Leggi di più...- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- concessione mineraria·
- Consiglio di Stato·
- delibera consiliare·
- giudizio amministrativo·
- ordinanza di demolizione·
- ricorso amministrativo·
- spese processuali·
- sportello unico per l'edilizia (SUE)·
- TAR·
- tutela delle acque minerali·
- vincolo forestale