(disciplina del trattamento economico)

Art. 26.(Disciplina del trattamento economico)

Il trattamento economico di attivita', ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianita', la determinazione dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non demandata ai regolamenti organici degli enti, nonche' la determinazione delle modalita' di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti dalla presente legge, sono regolati per la generalita' dei dipendenti degli enti mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo 28.
Il trattamento economico e' determinato nei limiti di cui al precedente articolo 20 e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parita' di trattamento economico e parita' di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.
Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.
Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attivita' da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente.
Gli accordi di cui alla presente legge si rinnovano ogni tre anni.
Entrata in vigore il 2 aprile 1975
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