delega al governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 2. Delega al Governo per la disciplina dei contenuti
del rapporto di impiego del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego.
Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonche' le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
b)rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo' riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;
c)nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita' anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilita' per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d)attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;
e)indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3.Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
Entrata in vigore il 12 luglio 2006

Sentenze80


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-06, n. 202305540
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 4 Legge 23 marzo 1983 n. 78·
    • contrattazione collettiva nel settore pubblico·
    • Corte Costituzionale·
    • diritto alla retribuzione·
    • disparità di trattamento retributivo·
    • giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
    • indennità di impiego operativo·
    • legittimità costituzionale·
    • motivazione della sentenza amministrativa·
    • principio di uguaglianza·
    • ripubblicizzazione del rapporto di impiego

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-23, n. 202211291
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 71 d.lgs. 217/2005·
    • autotutela amministrativa·
    • conflitto di interessi·
    • criteri di precedenza nei concorsi pubblici·
    • diritto di precedenza·
    • diritto soggettivo all'assunzione·
    • eccezione di improcedibilità·
    • eccezione di irricevibilità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisprudenza della Corte di Cassazione·
    • graduatoria di merito·
    • interpretazione normativa·
    • parità di punteggio·
    • personale volontario·
    • procedura selettiva

  • 4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-22, n. 202414839
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 36 Costituzione·
    • art. 3 Costituzione·
    • art. 81 Costituzione·
    • art. 97 Costituzione·
    • comparazione tra trattamenti economici·
    • differenza di trattamento economico·
    • disponibilità delle risorse finanziarie·
    • indennità e benefici per il personale direttivo·
    • interpretazione delle norme giuridiche·
    • legittimità costituzionale delle disposizioni normative·
    • negoziazione collettiva nel settore pubblico·
    • principi di eguaglianza e imparzialità nella pubblica amministrazione·
    • principio di parità di trattamento·
    • riordino delle amministrazioni pubbliche·
    • sostituzione dell'autorità giudiziaria all'amministrazione

  • 5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-09-25, n. 202403175
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 211 d.lgs. 217/2005·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • diritto amministrativo·
    • disparità di trattamento·
    • emolumenti arretrati·
    • interpretazione delle norme·
    • principio di eguaglianza·
    • promozione a qualifica dirigenziale·
    • scatti di anzianità
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi