Art. 17.(( (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro).))((1.Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2.Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.))((7))------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." ---------------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 12/06/2013, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150, nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziche' interrompe il termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. ------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.
2.Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.))((7))------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." ---------------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 12/06/2013, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150, nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziche' interrompe il termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. ------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.
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